(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998; Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 50-4420 del 12 novembre 2001; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici nonche' norme in materia di sperimentazione clinica. Art. 1. D e f i n i z i o n e 1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento l'espressione "Istituzione sanitaria" designa una categoria che comprende le aziende sanitarie regionali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le istituzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti in ambito regionale.