(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Visto il decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502;
    Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
    Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998;
    Vista la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 50-4420 del
12 novembre 2001;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento
   dei  comitati  etici  nonche'  norme in materia di sperimentazione
   clinica.
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n e
    1.   Ai   fini   dell'applicazione   del  presente  provvedimento
l'espressione  "Istituzione  sanitaria"  designa  una  categoria  che
comprende  le  aziende sanitarie regionali gli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico e le istituzioni di cui agli articoli
41,  42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti in ambito
regionale.